La Mediazione Civile e Commerciale

MEDIAZIONE MEDIA LAW

Cos’è la mediazione?

La mediazione è uno strumento di risoluzione delle controversie svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad assistere i soggetti civili e commerciali nella ricerca di un accordo amichevole.

L’art. 1 del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 definisce la mediazione come “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale (c.d. Mediatore, ndr) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.
Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, il decreto legislativo distingue due tipi di mediazione.

Mediazione facoltativa

In questo caso le parti decidono spontaneamente di ricorrere al procedimento di mediazione o perché i loro rapporti prevedono una clausola di mediazione.

Mediazione obbligatoria

ex lege: Per alcune materie, prima di rivolgersi al tribunale, è obbligatorio procedere con la mediazione. Si tratta delle controversie in materia di: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica, diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, condominio.

per ordine del giudice (c.d. mediazione delegata): In questo caso il giudice, prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni o prima della discussione della causa, anche in sede di giudizio di appello, una volta valutati natura della causa, stato dell’istruzione e comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione, fissando la successiva udienza dopo tre mesi (art. 5, comma 2).

La procedura di mediazione si conclude sempre con il rilascio di un verbale che, a seconda dei casi, attesterà l’esito positivo o negativo della procedura.
Nel caso in cui le parti riescano a conciliarsi al verbale viene allegato il testo dell’accordo, redatto generalmente dagli avvocati delle parti. Il verbale (sottoscritto dalle parti e dal mediatore) e l’accordo (sottoscritto solo dalle parti in lite) vengono depositati presso la sede dell’Organismo.
Quando tutte le parti sono assistite da un avvocato, il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato dal tribunale, e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.
In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
Se l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze sulle spese processuali previste dall’articolo 13 del d.lgs. 28/2010. In qualunque momento del procedimento, su concorde richiesta delle parti, il mediatore formula una proposta di conciliazione.
All’esito del processo civile, se il provvedimento del giudice corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa, e la condanna al pagamento delle spese processuali della parte soccombente riferite al medesimo periodo, nonché al pagamento del contributo unificato e al pagamento dell’indennità spettante al mediatore (e all’esperto, se nominato).
Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto.

In sintesi, nelle materie elencate dall’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010 (c.d. mediazione obbligatoria):

  • I. Chi vuole iniziare una causa civile deve prima contattare un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia;
  • II. E’ fissato un primo incontro di programmazione con un mediatore e le parti;
  • III. All’esito dell’incontro preliminare di programmazione, le parti decidono se concludere la mediazione con un accordo, oppure proseguire la mediazione o ancora, in caso di mancato accordo, terminare la procedura di mediazione e andare in giudizio;
  • IV. Il mediatore redige un verbale che attesta l’esito della procedura;
  • V. Il mediatore, in caso di mancato accordo, può formulare una proposta di conciliazione;
  • VI. Il giudice può prendere provvedimenti nei confronti della parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione;
  • VII. Il verbale di accordo, alle condizioni di legge, costituisce titolo esecutivo.

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