MEDIA-LAW
FAQ Organismo di Mediazione
Le domande frequenti
Che cos’è la mediazione?
La mediazione è l’attività svolta da un terzo imparziale (il Mediatore), finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
Come si inizia la procedura di mediazione?
Con la presentazione dell’istanza presso la segreteria Media Law del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per le cause di merito, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo medialaw@legalmail.com. Nel caso di più domande presentate presso due organismi diversi verrà data priorità a quella depositata per prima; in tal caso farà fede la data del deposito dell’istanza.
Come si svolge il procedimento di mediazione?
Il responsabile dell’organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti entro 30 giorni dal deposito dell’istanza. Al primo incontro il mediatore illustra in cosa consiste la mediazione e invita le parti ed esprimersi sulla loro volontà di continuare la mediazione. In caso negativo al primo incontro, il mediatore redige il verbale negativo di I incontro. In questo caso sono dovute solo le spese di avvio della procedura.
Come viene scelto il mediatore dall’organismo di mediazione?
Il mediatore viene scelto dal responsabile di Media Law secondo criteri stabiliti dal proprio regolamento interno, ispirato dal principio della “rotazione” in base alla “competenza” per materia.
E‘ obbligatoria la presenza dell’avvocato alla mediazione?
Sì, con le modifiche apportate dal D.L. n. 69/2013, l’assistenza del legale è obbligatoria per le procedure di mediazione c.d. obbligatorie.
La mediazione è pubblica?
No, la mediazione si svolge in forma strettamente privata ed in più il mediatore, oltre al dovere di imparzialità, ha l’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite dalle parti durante tutto il procedimento.
Il mediatore può incontrare le parti separatamente?
Sì, ma anche in questo caso vale l’obbligo di riservatezza nel senso che tutto quello che ciascuna parte riferirà al mediatore sarà coperto dal più assoluto riserbo; il mediatore potrà riferire solo ed esclusivamente ciò che ciascuna parte vorrà far sapere all’altra.
Se la controparte non intende partecipare al procedimento di mediazione?
La controparte può non presentarsi al primo incontro, oppure può aderire ma dichiarare la volontà di non proseguire nella mediazione (senza costi aggiuntivi). Il mediatore redigerà in ogni caso il verbale in cui si attesta la mancata partecipazione o la volontà della controparte di non voler proseguire.
Cosa succede in caso di accordo raggiunto con la mediazione?
Se la mediazione ha esito positivo e le parti raggiungono un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale viene allegato il testo dell’accordo, redatto dalle parti stesse dai loro avvocati che lo devono sottoscrivere e devono attestare che esso è conforme alla normativa vigente e all’ordine pubblico.
E se non si arriva ad un accordo?
Se le parti non raggiungono un accordo, il mediatore può (senza alcun obbligo) formulare di sua iniziativa una proposta di mediazione, che viene comunicata alle parti. Le parti hanno inoltre la facoltà di richiedere concordemente al mediatore la formulazione di una proposta di conciliazione, in tal caso il mediatore è obbligato a farlo. In entrambi i casi le parti possono decidere se accettare o meno la proposta del mediatore; in caso di non raggiungimento della conciliazione il mediatore redigerà un verbale negativo di mediazione, utile per il successivo giudizio.
Quali sono i costi della mediazione?
Oltre alle spese fisse di avvio della mediazione, stabilite in € 40,00/€ 80,00 (a seconda del valore della controversia) per ciascuna parte, il Ministero ha stabilito una tabella delle indennità in base al valore presunto della controversia.
Le spese della mediazione sono detraibili fiscalmente?
Ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 28/2010, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Inoltre, il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro; viceversa l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente. Inoltre, in caso di accordo di mediazione è riconosciuto alle parti un credito di imposta fino a concorrenza di € 500,00. In caso di esito negativo il credito d’imposta è ridotto della metà.
Posso avvalermi della mediazione con il gratuito patrocinio?
Sì, ma solo per le materie obbligatorie e, naturalmente, se si hanno i requisiti di reddito per essere ammessi al gratuito patrocinio (in questo caso all’organismo di conciliazione non è dovuta alcuna indennità, solo le spese cd. vive). Per richiedere la mediazione con il gratuito patrocinio la parte che presenta la domanda è tenuta a depositare presso la segreteria dell’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata anche dal mediatore designato. Il limite di reddito previsto dall’art.76 dell D.P.R. n.115/2002 è di Euro 11.528,41 (reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione). Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia.
Che differenza c’è tra mediazione e conciliazione?
Talvolta si usa impropriamente il termine “conciliazione” al posto di “mediazione” ma esiste una differenza sostanziale: la mediazione è il procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo tra due parti in contrasto, mentre la conciliazione è il risultato finale di tale procedimento nel caso in cui questo abbia successo, ovvero quando si raggiunge un accordo tra le parti stesse.