Essenziale la procura speciale per la partecipazione alla Mediazione [Trib. Torino 14/4/2019]
Essenziale la procura speciale per la partecipazione alla Mediazione [Trib. Torino 14/4/2019]
Il Tribunale di Torino, con la sentenza 14 aprile n. 1662, ha avuto modo di intervenire in ordine ad una fondamentale questione in tema di mediazione obbligatoria, introdotta, come ben noto, dal D.lgs. n. 28 del 2010 quale condizione di procedibilità di una vasta serie di controversie, tra cui quelle vertenti in materia di contratti bancari.
Nello specifico, riprendendo la recente pronuncia della Suprema Corte n. 8473/2019, il Tribunale ha rilevato come, sebbene la parte che non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione possa farsi sostituire da una persona a sua scelta, allo scopo di delegare validamente un terzo, deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all’art. 84).
Dunque, la parte che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi sostituire da chiunque e, quindi, anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale.
Il Giudice torinese ribadisce, quindi, che, se la parte sceglie di farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione – in quanto ciò sebbene non auspicato non è neppure vietato dalla legge –, non può attribuire tale potere con la procura conferita al difensore, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.
Pertanto, nel caso di specie, non avendo il legale di parte ricorrente depositato alcuna speciale avente ad oggetto il procedimento di mediazione, il Tribunale ha rilevato come il tentativo di conciliazione dovesse considerarsi “tamquam non esset” con conseguente improcedibilità della domanda.
Tribunale di Torino, 14 aprile 2019, n. 1662
fonte: iusletter.com